La prima revisione deve essere sostenuta 4 anni dopo la prima immatricolazione. Le successive revisioni devono essere effettuate con cadenza biennale.
Queste scadenze si applicano per autovetture, autocaravan, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e di massa complessiva non superiore ai 3.500 Kg. Dal 2003 tali scadenze si applicano anche per motoveicoli e ciclomotori.
La revisione è invece prevista ogni anno per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per le autovetture adibite al servizio taxi, noleggio con conducente, per gli autoveicoli utilizzati per il trasporto di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 Kg, i rimorchi e gli autocaravan di peso complessivo superiore ai 3.500 Kg, gli autobus, le autoambulanze e i veicoli atipici (ad esempio, le auto elettriche leggere da città ). La revisione può essere effettuata presso gli uffici della motorizzazione o presso le officine di riparazione meccanica autorizzate dalla Provincia. Di seguito nota specifica della Motorizzazione Civile:
Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei veicoli rispettano le norme comunitarie:
- per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.
- per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente.
- per i rimorchi di massa complessiva fino a 3,5 t è disposta la revisione per il corrente anno per quelli immatricolati per la prima volta entro il 31/12/1997 con esclusione di quelli che successivamente all’1/1/1999 sono stati sottoposti a visita e prova (collaudo) ai sensi degli artt 75 e 80.
Revisione Ciclomotori e Motoveicoli
Quando
Per l’anno 2003, invece, con decreto del 29 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 283 del 9.12.2002, la periodicità delle revisioni dei motocicli e dei ciclomotori è stata allineata a quella prevista per le autovetture.
In particolare, fermo restando quanto già previsto dall’art 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992 (Codice della strada) e dall’art.1, del decreto ministeriale 6 agosto 1998, n.408, a partire dall’anno 2003, saranno sottoposti a revisione periodica le seguenti ulteriori categorie di veicoli:
- ciclomotori di cui all’art.52 del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, compresi i quadricicli leggeri di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, a partire dal quarto anno seguente a quello di rilascio del certificato di idoneità tecnica per ciclomotore e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all’art.53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g) del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano già sottoposti, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;